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| STATUTO NAZIONALE |
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Approvato
dal
FIMMG (Sindacato
e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
COSTITUZIONE
PRIMA PARTE
TITOLO I la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici operanti a livello di base nell'area della Medicina Generale; la stipula di convenzioni, accordi o contratti - e la cura della loro applicazione - con il SSN e/o con altri Enti Istituzioni o Associazioni che eroghino in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale; la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche; il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche al fine del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell’educazione sanitaria e dell’immagine della categoria; l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell’area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in medicina generale; la rappresentanza contrattuale della categoria in veste di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti degli studi medici; la informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze; l’assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell’ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati. L’organo di stampa nazionale della Federazione “Avvenire Medico” ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale di cui all’articolo 10. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) del presente articolo – per esempio per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - la FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi. La FIMMG
può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria
o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque
strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione. Si identificano i seguenti settori: Medici di Famiglia o della assistenza primaria; Medici della Continuità assistenziale; Medici di Emergenza sanitaria; Medici della Dirigenza Medica Territoriale e delle attività territoriali programmate. Possono essere previsti altri Settori purché per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nell'area della medicina generale nel territorio. I diversi Settori assumono le seguenti denominazioni: FIMMG Medici di Famiglia FIMMG Continuità Assistenziale FIMMG Emergenza Sanitaria FIMMG Medici della Dirigenza Medica Territoriale L'ordinamento di ogni Settore è ispirato ai seguenti principi: L’iscrizione è volontaria e riservata ai medici, dei rispettivi Settori, che esercitano la Medicina generale nel territorio. Il pagamento della quota dà diritto al rilascio della tessera da parte della Segreteria Nazionale competente ed all'acquisizione dei diritti sociali, compresi l’elettorato attivo e passivo nel rispetto dei disposti del presente statuto. Ogni iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delegati, alle delibere sindacali ed è eleggibile alle cariche direttive. In ogni organismo è garantita la più ampia libertà di espressione ed il diritto di battersi all'interno della organizzazione per far valere democraticamente la propria opinione. In presenza di grave contrasto di interesse tra i vari Settori, tale da ostacolare una univoca impostazione del Sindacato, a qualsiasi livello - da quello più periferico fino a quello nazionale - varrà il ricorso ai competenti Comitati di Coordinamento. Ciò per addivenire alla individuazione delle impostazioni ufficiali del Sindacato di cui rimane collegialmente responsabile ai vari livelli il Segretario Generale. Tutte le cariche sono elettive nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto. I dirigenti nazionali, regionali, provinciali, aziendali della FIMMG, eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attività di promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi istituzionali, società di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati tra quelli afferenti agli scopi statutari della FIMMG (art. 2) sia congruo con la linea politica della FIMMG a tutti i livelli. I responsabili dei vari livelli istituzionali del Sindacato potranno, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della libertà individuale di espressione e di associazione, invitare i singoli dirigenti a rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità con la linea politica della FIMMG. Questa norma non è riferita a Società scientifiche e professionali della medicina generale attualmente esistenti. Possono mantenere l’iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l’attività di Medici di Medicina generale. Questi possono promuovere iniziative di dibattito, di studio e propositive sulle tematiche proprie dei Medici di Medicina generale pensionati, in apposite riunioni approvate dalla Segreteria Nazionale e con la partecipazione della stessa. Per tali Medici la quota di iscrizione è ridotta e forfetaria e sarà stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale è ridotta alla metà. Essi mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non può superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici generali pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti allo stesso, dovrà essere costituito uno specifico Comparto. È previsto il comparto funzionale, denominato FIMMG Formazione, comprendente i Medici in corso di formazione in Medicina generale e di quelli in possesso dell’attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e privati. L’adesione
al comparto è volontaria; la partecipazione attiva dello stesso
alla vita del Sindacato ed al dibattito interno, viene assicurata attraverso
norme emanate dalla Segreteria Nazionale del Settore Medici di famiglia,
sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, in armonia con quelle
previste per i Settori di cui ai punti 1, 2, 3, del presente articolo. Il Congresso Nazionale, Il Presidente del Sindacato, Il Segretario Generale Nazionale, Il Comitato di Coordinamento Nazionale. Gli Organi Centrali di Settore sono per la Medicina di Famiglia o Assistenza Primaria: Il Consiglio Nazionale, Il Comitato Centrale, La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo, Il Segretario Nazionale, Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Il Collegio Nazionale dei Probiviri. Gli Organi Centrali di Settore sono per la Continuità Assistenziale, l’Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale: Il Consiglio Nazionale, La Segreteria Nazionale, Il Segretario Nazionale, Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Il Collegio Nazionale dei Probiviri. Organi periferici della FIMMG sono: - Le Federazioni Regionali di Settore sono articolate in: Assemblea Regionale, Consiglio Regionale, Esecutivo Regionale, Segretario Regionale, Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. - Le Sezioni Provinciali di Settore sono articolate in: Assemblea Provinciale, Presidente Provinciale, ove previsto, Consiglio Direttivo Provinciale, Esecutivo Provinciale, Segretario Provinciale, Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, Collegio Provinciale dei Probiviri. Le Sottosezioni di ASL di Settore sono articolate in: Assemblea di ASL, Consiglio di ASL, Fiduciario di ASL, Rappresentante
di Distretto.
TITOLO II Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo a giudizio della Presidenza del Congresso. Le delegazioni di ogni Settore Provinciale sono costituite dai rappresentanti eletti nelle regolari Assemblee precongressuali e devono comprendere almeno un rappresentante per ogni Settore. Il sistema di votazione è il seguente: dieci voti per ogni Sezione del Settore Medici di famiglia. Sette voti per ogni Sezione dei Settori Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale; per ogni Sezione del Settore Medici di Famiglia un voto ogni 10 iscritti fino a 500 considerando la frazione superiore a cinque come frazione intera. Per ogni Sezione dei Settori Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale un voto ogni cinque iscritti fino a cento considerando la frazione superiore a due come frazione intera; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 per ogni Sezione del Settore Medici di famiglia. Oltre i cento iscritti per la quota superiore a cento un voto ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque per i Settori Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale. Le Sezioni di Settore con un numero di iscritti documentatamente superiore al 50% degli iscritti negli elenchi provinciali dei Medici convenzionati con il SSN o, in forme organizzate, con altri Enti rispettivamente per la Assistenza Primaria, per la Continuità Assistenziale, per l’Emergenza Territoriale e per la Medicina dei Servizi, hanno diritto a 5 voti in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma. Il numero dei delegati fra i quali si distribuiscono i voti delle Sezioni di Settore è proporzionale al numero degli iscritti nelle Sezioni dei Settori stessi fino ad un massimo di 7: in ogni caso ogni Sezione di Settore ha diritto ad almeno un delegato. Il numero degli iscritti alla Sezione di Settore verrà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri prevista dall'ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione di Settore nell'ultimo triennio per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento e da presentarsi, ove non già inviate alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all’atto del suo insediamento in sede di Congresso. Per esercitare il diritto di voto la Sezione Provinciale di Settore deve inoltre documentare - anche con autocertificazione, salvo controllo - di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi al rinnovo elettorale degli Organi Direttivi locali. Il Congresso Nazionale si riunisce una volta ogni 3 anni in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. Ogni anno si svolgerà il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario è elettivo. L’avviso di convocazione corredato dall’ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, deve essere inviato alle Segreterie Provinciali di Settore di norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente stesso. Qualora si configuri la necessità di discutere altri argomenti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungere nuovi punti all'Ordine del Giorno anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente o su richiesta delle singole Segreterie Nazionali di Settore. Per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione del Comitato di Coordinamento Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con le quote entro sessanta giorni dalla richiesta, è prevista la convocazione da parte del Presidente Nazionale di un Congresso Straordinario. Quando il Congresso Straordinario è convocato su richiesta del Segretario Generale Nazionale deve svolgersi nel più breve tempo possibile. Anche nella convocazione del Congresso straordinario deve essere precisato l’ordine del giorno. Il Congresso Nazionale ha il compito di: Fissare i programmi e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone. Eleggere il Presidente del Sindacato. Per l'elezione del Presidente del Sindacato le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del secondo giorno del Congresso. Le candidature debbono essere presentate con firma di almeno 5 Segretari Provinciali. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal 4º comma del presente articolo. Viene eletto Presidente chi ha raggiunto almeno il 51% dei voti espressi. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale percentuale si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui vi sia un solo candidato si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione a meno che si oppongano almeno 5 Sezioni Provinciali per ogni Settore. Eleggere inoltre i 39 membri del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia e 15 membri dei Consigli Nazionali dei Settori Medici di Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale, oltre ai 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21) e ai 7 membri del Collegio dei Probiviri (art. 22) di ogni Settore. Alle relative elezioni parteciperanno, per il Settore di competenza, i rappresentanti di Settore di ogni Sezione Provinciale secondo le modalità previste dal 4º comma del presente articolo. Sono eleggibili a membri degli Organismi previsti dal precedente comma tutti gli iscritti alla FIMMG con la clausola per i Probiviri di aver compiuto il 45º anno di età per il Settore di Assistenza Primaria o di aver compiuto il 35º anno di età per i Settori di Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e di Medicina dei Servizi e di non aver subito sanzioni disciplinari dal Sindacato, dall'Ordine dei Medici o condanne dalla Magistratura Ordinaria passate in giudicato. Per la verifica di questa condizione è accoglibile l'autocertificazione salvo controllo. Per le elezioni dei membri del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 39 preferenze. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per le elezioni dei membri dei Consigli Nazionali dei Settori Medici di Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale, la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 15 preferenze. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Eleggere i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri di ogni Settore. La votazione avverrà indicando per ogni scheda fino ad un massimo di 3 preferenze per i Revisori dei Conti e fino ad un massimo di 7 preferenze per il Collegio dei Probiviri. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Deliberare sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui. Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto al punto e) precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 dei voti rappresentati al Congresso. Il Congresso Nazionale procede all'elezione di: Ufficio di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al Presidente del Sindacato. Commissione Verifica dei Poteri composta da 4 membri da affiancare al Segretario Amministrativo Nazionale. Commissione
elettorale composta di 10 membri, la quale dirige le operazioni elettorali
e nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e proclama
gli eletti. Il Presidente
del Sindacato convoca, presiede - personalmente o tramite un suo delegato
- i Consigli Nazionali di ogni Settore. Presiede il Comitato Centrale
dei Medici di Famiglia (vedi art.15) e fa parte del Comitato di Coordinamento
Nazionale (vedi art.10), e delle Segreterie Nazionali di ogni Settore. il Presidente del Sindacato; il Segretario Generale Nazionale; due Membri per ogni Settore del Sindacato, indicati dalle rispettive Segreterie Nazionali. Per il Settore Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale uno dei due Membri deve essere il Segretario Nazionale di Settore o un suo delegato. Il Comitato di Coordinamento Nazionale è presieduto dal Segretario Generale Nazionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario anche su richiesta motivata di una Segreteria Nazionale di Settore in accordo col Segretario Generale Nazionale. (Vedi art. 3 punto c). Il Comitato di Coordinamento Nazionale si riunisce di norma con frequenza quadrimestrale. Il Comitato
di Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo delle linee di
politica sindacale stabilite a livello nazionale. Il Segretario Generale Nazionale delega ai Segretari Nazionali del Settore dei Medici di Continuità Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed Attività Territoriali Programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza. Il Segretario Generale Nazionale, comunque, è tenuto a consultare i Segretari Nazionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali. Per procedere a tale stipula è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Nazionali dei Settori sopra citati. Il Segretario
Nazionale del Settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma
sociale del Settore con l’obbligo della preventiva consultazione
del Segretario Generale Nazionale per gli atti inerenti la politica
sanitaria nazionale e la stipula degli accordi e/o contratti nazionali.
TITOLO III È il massimo organo nazionale deliberante di ogni Settore ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato. È composto da: il Presidente del Sindacato; il Segretario Generale Nazionale e il Segretario Nazionale di Settore; i 39 membri del Comitato Centrale per il Settore Medici di Famiglia e rispettivamente i 15 membri Nazionali eletti dal Congresso Nazionale per i Settori della Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale; i Segretari Regionali del Settore o loro delegati purché membri dell'Esecutivo Regionale; i Segretari od i Vice Segretari delle Sezioni Provinciali del Settore che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale; 2 membri designati dai Consigli Nazionali di tutti gli altri Settori facenti parte della FIMMG; i Revisori dei Conti e i Probiviri. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale del Settore dei Medici di Famiglia, tranne che per la eleggibilità alle cariche della Segreteria Nazionale, gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali e Nazionali del Settore con almeno 6 anni consecutivi di Presidenza e di Segreteria Generale o Nazionale della FIMMG. Gli ex-Segretari Nazionali e gli ex-Vice Segretari Nazionali dei Settori FIMMG Continuità Assistenziale, FIMMG Emergenza Sanitaria e FIMMG Medici della Dirigenza Medica Territoriale, con almeno 6 anni consecutivi di carica, godono di analoga prerogativa. Ciò a condizione per tutti di essere ancora iscritti al Sindacato. Il Presidente
o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purché
iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Consiglio Nazionale
di ogni Settore. Il Consiglio Nazionale di Settore si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della rispettiva Segreteria Nazionale o, per il Settore della Assistenza Primaria, su deliberazione del Comitato Centrale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con le quote. Le votazioni del Consiglio Nazionale di Settore avvengono secondo le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale con l'eccezione che singole Sezioni possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la metà più uno degli iscritti. La riunione
è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo
delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo
degli iscritti. Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore del Sindacato. Ad esso è affidata anche l'approvazione dell'adesione di nuove Sezioni di Settore. Il Consiglio Nazionale di Settore: discute e delibera sulla politica generale del Settore del Sindacato; determina l'ammontare della quota associativa nazionale; approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo; decide circa il rimborso delle spese ed eventuali indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato. Il Consiglio
Nazionale di Settore quando il Consiglio Direttivo di una Sezione di
Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione
esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino
il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli
Organi Statutari, dopo aver convocato ed ascoltato i rappresentanti
e le parti interessate della suddetta Sezione, potrà attivare
le procedure per il commissariamento della Sezione, così come
previsto agli articoli 16 e 17, per la procedura adottabile da parte
delle Segreterie Nazionali di Settore. Il Comitato Centrale resta in carica tre anni ed è l'organo di elaborazione e di approfondimento delle linee politiche del Sindacato indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale. Qualora uno dei membri eletti al Comitato Centrale sia dimissionario o comunque impossibilitato definitivamente a partecipare alle sedute, verrà sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria delle elezioni per il Comitato Centrale. Il rinnovo per oltre la metà dei membri eletti al Comitato Centrale obbliga ad indire, entro 60 giorni, un Congresso Straordinario per il rinnovo integrale del Comitato Centrale stesso. Il Comitato Centrale, convocato dal Segretario Generale Nazionale e presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce contestualmente al Consiglio Nazionale del settore Medici di Famiglia, del quale i relativi componenti fanno parte ( vedi art. 12) ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o l’Esecutivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato entro 10 giorni dalla richiesta. Le riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei membri più uno. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Nazionale. Non sono ammesse deleghe. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un membro del Comitato Centrale, lo stesso Comitato Centrale ne dichiara la decadenza ed il Segretario Nazionale comunica il provvedimento all'interessato e procede alla nomina del primo dei non eletti. Il Comitato Centrale, convocato e presieduto in questa unica occasione dal Presidente Nazionale e indipendentemente dalla convocazione del Consiglio Nazionale del settore Medici di famiglia, entro dieci giorni dalla proclamazione congressuale degli eletti, elegge, fra questi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell’Esecutivo Nazionale. I Segretari Regionali in carica non sono eleggibili fra i 39 membri elettivi del Comitato Centrale. Fanno parte di diritto del Comitato Centrale dei Medici di Famiglia i Segretari Nazionali degli altri Settori del Sindacato. Del Comitato
Centrale fanno parte, con diritto di voto, il Presidente del Sindacato
e coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale
del Sindacato per almeno venti anni. Il Presidente o il Vice Presidente
in carica dell’ENPAM e della FNOMCeO, purché iscritti alla
FIMMG, sono membri di diritto del Comitato Centrale. L’Esecutivo Nazionale del Settore Medici di Famiglia comprende il Presidente e i seguenti membri elettivi: il Segretario Nazionale; due Vice Segretari Nazionali, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Generale Nazionale; 2 Segretari con le seguenti specifiche funzioni: amministrazione e organizzazione. Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Comitato Centrale (vedi art. 15). È in facoltà del Segretario Nazionale nominare un suo segretario. È inoltre in facoltà dell’Esecutivo e della Segreteria Nazionale individuare specifici Settori Operativi, che verranno affidati ad uno o più responsabili scelti di norma fra i membri del Comitato Centrale. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia è l’organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale. (Vedi art.10). Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato, sono assunte dall’Esecutivo Nazionale nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM e della FNOMCeO, purché iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale. Partecipano alle sedute della Segreteria i Segretari Nazionali degli altri Settori su invito del Segretario Nazionale del Settore Medici di famiglia. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacità di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione. Questi avrà
poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della
Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili
una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la
regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferirà alla
Segreteria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati
i fatti e ascoltate le parti interessate, potrà decidere lo scioglimento
del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario
incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività
e di imparzialità entro il termine massimo di due mesi, a partire
dal giorno del ricevimento dell'incarico. Qualora nel Consiglio Direttivo
di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una
impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente
la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza
assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potrà usare
la procedura di cui sopra. il Segretario Nazionale di Settore; due Vice Segretari Nazionali di settore, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Nazionale di Settore; 2 Segretari con le seguenti specifiche funzioni: amministrazione e organizzazione. Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale. Ciascun Segretario Nazionale di Settore può invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori. La Segreteria Nazionale di Settore è costituita dai componenti l'Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori, dal Presidente del Sindacato e dal Presidente in carica della Società Italiana di Medicina Generale purché iscritto alla FIMMG. È in facoltà della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici Settori Operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica. È in facoltà del Segretario Nazionale di Settore nominare un Segretario alla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale di Settore è l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale (Vedi art.10). Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall'Esecutivo di Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore. L'Esecutivo Nazionale dei Settori Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica Territoriale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle rispettive Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacità di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) l'Esecutivo Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione. Questi avrà
poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della
Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili
una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la
regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferirà alla
Segretaria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati
i fatti e ascoltate le parti interessate, potrà decidere lo scioglimento
del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario
incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività
e di imparzialità entro il termine massimo di due mesi, a partire
dal giorno del ricevimento dell'incarico. Qualora nel Consiglio Direttivo
di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una
impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente
la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza
assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potrà usare
la procedura di cui sopra. Il Segretario
Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto
all’art.11. Il Segretario
Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi
ed il patrimonio del Settore del Sindacato ed è responsabile
della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed è
responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Predispone
il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale di
Settore gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo. Redigono
la relazione sull'esame del conto consuntivo entro 15 giorni dalla data
di trasmissione. In caso di assenza ingiustificata per più di
tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di
un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara
la decadenza e procede alla nomina del primo dei non eletti per il Collegio. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri di Settore eleggerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri di Settore è chiamato ad esaminare ed a giudicare gli atti di indisciplina nei confronti del Sindacato eventualmente commessi dagli iscritti componenti le Segreterie Nazionali, il Comitato Centrale, i Consigli Nazionali, le Segreterie e i Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di Segretario, Vice Segretario e Tesoriere nelle Segreterie provinciali dei rispettivi settori, e stabilisce le relative sanzioni. Le sanzioni comminabili sono: biasimo scritto, destituzione dalla carica, sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di iscritto, espulsione dal Sindacato. Esamina inoltre i ricorsi avverso ad eventuali provvedimenti disciplinari provinciali, la cui efficacia rimane sospesa fino alla valutazione conclusiva del ricorso. In caso di
assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di
dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il
Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla
sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.
SECONDA PARTE
TITOLO IV a livello
Regionale: La FEDERAZIONE REGIONALE FIMMG articolata in: a livello
Provinciale: La FEDERAZIONE PROVINCIALE FIMMG articolata in: Gli organi periferici di Settore della FIMMG sono articolati in: a livello
regionale le SEZIONI REGIONALI DI SETTORE articolate in: a livello
provinciale: le SEZIONI PROVINCIALI DI SETTORE articolate in: a livello
del Territorio: le SOTTOSEZIONI DI ASL di Settore articolate in: è
previsto il comparto comprendente i Medici in corso di formazione in
Medicina generale e di quelli in possesso dell’attestato specifico
in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91 purché non abbiano
alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con
altri Enti pubblici e privati, come previsto dal comma f) dell’art.
3 della prima parte del presente Statuto.
La Federazione
Regionale Fimmg Il Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali del settore dei Medici della Continuità Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed attività territoriali programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza. Il Segretario Generale Regionale, comunque, è tenuto a consultare i Segretari Regionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti regionali. Per procedere a tale stipula è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori sopra citati. Il Segretario
Regionale del Settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma
sociale del Settore con l'obbligo della preventiva consultazione del
Segretario Generale Regionale per gli atti inerenti la politica sanitaria
regionale e la stipula degli accordi e/o contratti regionali. Il Segretario Generale Regionale; Un membro per ogni Settore del Sindacato indicati dalle rispettive Segreterie regionali di Settore. Per il settore Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica Territoriale il membro deve essere il Segretario Regionale di Settore o un suo delegato. Il Comitato di Coordinamento Regionale è presieduto dal Segretario Generale Regionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di una Segreteria regionale di Settore in accordo con il Segretario Generale Regionale. Il Comitato
di Coordinamento regionale è l’organo esecutivo delle linee
di politica sindacale stabilite a livello regionale.
Organi Regionali
di Settore Esso è composto da: 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3; 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5; 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 6; 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 9 o superiore. Ogni triennio il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del Consiglio Regionale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di Settore. L'indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri: ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della Sezione o un Consigliere suo delegato; ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale di Settore con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali; il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2º comma del presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell’ultimo triennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 8 comma 7 della prima parte del presente Statuto; il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore della media dell’ultimo triennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L'ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore; qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti; i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale di Settore debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali; per la Valle d'Aosta il Consiglio Regionale di Settore sarà composto dai Consiglieri della Sezione Provinciale. Il Consiglio Regionale di Settore elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta un Segretario Regionale di Settore un Vice Segretario Regionale di Settore ed un Tesoriere che costituiscono l'Esecutivo Regionale e tre Revisori dei Conti più un supplente. Nel Consiglio Regionale di Settore le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. Fanno parte di diritto, a pieno titolo, del Consiglio Regionale di Settore i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali. Il Consiglio regionale di Settore può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della Presidenza della Simg regionale, purché iscritti alla FIMMG. Il Consiglio Regionale di Settore cura: l'attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall’ACN a livello di trattativa regionale; l'organizzazione delle Sezioni nelle province ove non siano costituite; il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale; la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali; i rapporti con la Regione per quanto attiene alle iniziative o attività in materia sanitaria e con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici; la designazione, su proposta del Segretario Generale Regionale, del candidato regionale per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché dei candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale che vengano previsti dai futuri statuti dell’Ente; approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuali; informa la categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile; Promuove tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) dell’art. 2 del presente statuto. Per esempio, per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi Medici – attivati sulla base di specifici regolamenti – la FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio Nazionale, dell’opera anche retributiva di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi. Per l’attività editoriale la FIMMG a livello Regionale potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali. Il Consiglio
regionale di Settore, presieduto e convocato dal Segretario regionale
- o su delega dal Vice Segretario regionale - si riunisce di norma ogni
quadrimestre ed ogni qualvolta la segreteria regionale lo ritenga necessario
o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Segretari provinciali.
Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della
metà più uno dei suoi componenti. Il Segretario Regionale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma sociale del Settore in sede regionale su delega del Segretario Generale Regionale. Il Vice Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale. Il Tesoriere
dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono
le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e
ne cura l'amministrazione. L'ammontare della quota viene deliberata
dal Consiglio Regionale, in misura comunque non superiore all’ammontare
della quota associativa nazionale, stabilita dal Consiglio Nazionale
di Settore a mente dell’art. 13, punto b) della prima parte del
presente statuto.
La Federazione
Provinciale Fimmg È facoltà del Segretario Generale Provinciale delegare ai Segretari Provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico Settore. Il Segretario Generale Provinciale può delegare i segretari provinciali del settore dei Medici della Continuità Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed attività territoriali programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il settore di competenza. Il Segretario Generale Provinciale, comunque, è tenuto a consultare i segretari Provinciali dei settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti provinciali. Per procedere a tale stipula è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Provinciali dei Settori sopracitati. Il Segretario
Provinciale del settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della
firma sociale del settore con l’obbligo della preventiva consultazione
del Segretario generale Provinciale per gli atti inerenti la politica
sanitaria provinciale e la stipula degli accordi e/o contratti provinciali. Il Segretario Generale Provinciale, Un membro per ogni Settore del Sindacato indicati dalle rispettive Segreterie provinciali di Settore. Per il Settore Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica Territoriale il membro deve essere il Segretario provinciale di Settore o un suo delegato. Il Comitato di Coordinamento Provinciale è presieduto dal Segretario generale provinciale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di una Segreteria provinciale di Settore in accordo con il Segretario Generale Provinciale. Il Comitato
di Coordinamento Provinciale è l’organo esecutivo delle
linee di politica sindacale stabilite a livello provinciale.
Organi Provinciali
di Settore L'Assemblea Provinciale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, elegge il Presidente provinciale, i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall'Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili. L’Assemblea Provinciale delibera sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto. L'Assemblea provinciale può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della Simg provinciale, purché iscritti alla FIMMG. L’Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale, il quale è garante dello Statuto. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è supplito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale. I membri
proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale, sono convocati
dal Presidente Provinciale, che in tale occasione presiede il Consiglio,
entro 10 giorni dalla proclamazione, per la elezione dell’esecutivo
provinciale. I rappresentanti di distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo provinciale di Settore, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative territoriali, su delibera dell’Assemblea Provinciale di Settore. (Vedi art.10). Il Comitato Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l’Esecutivo Provinciale tra i membri eletti dall’Assemblea Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l’eventuale accettazione. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l’Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi membri. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale, a pieno titolo, gli iscritti della FIMMG provinciale eletti membri del Comitato Centrale Nazionale e che ricoprano comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) dell’art. 2 del presente statuto – per esempio, per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - la FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio Nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Decide a
maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono valide se presenti
la metà più uno dei componenti. In caso di parità
prevale il voto del Segretario. Le elezioni hanno luogo nel corso della Assemblea elettiva deliberata, alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e convocata dal Presidente Provinciale 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti. Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto. Ogni iscritto esprime sulla scheda un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalità di cui al comma precedente. Saranno proclamati
eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze,
fino alla concorrenza dei posti disponibili. Segretario Provinciale uno o più Vice Segretari Tesoriere che costituiscono l'Esecutivo Provinciale. Il Consiglio
Direttivo Provinciale può integrare l'Esecutivo con l'elezione
di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto
in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi tutti voto
consultivo. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario Generale Provinciale. (vedi precedente articolo 32). Laddove il territorio della Provincia coincida con un’unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL. Il Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di ASL o vi invia un proprio delegato. Il Vice Segretario
più anziano di età sostituisce nelle sue funzioni il Segretario
in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente
delegate dal Segretario. nell'ambito dei consiglieri eletti dall'Assemblea i posti vacanti saranno ricoperti dai primi non eletti secondo il computo dei voti ottenuti, fino a un massimo che non superi la metà dei consiglieri eletti; i fiduciari di ASL verranno sostituiti dal Vice Fiduciario in attesa che il Consiglio di ASL provveda ad eleggere il nuovo Fiduciario. L'assenza
ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del
Consigliere. Il Segretario Provinciale, i Vice Segretari ed il Tesoriere sono giudicati su denuncia del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, in seduta congiunta, dai Probiviri nazionali. Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso all’interessato, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all'art. 21 dello Statuto Nazionale (Parte Prima). Il ricorso,
da evadere entro il termine massimo di 90 giorni, è sospensivo
del provvedimento adottato dal collegio dei probiviri della sezione
provinciale di settore.
Le Sottosezioni
di Asl di Settore L'Assemblea
di ASL o di distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti
esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono
essere sottoposte all’approvazione dell’Esecutivo Provinciale
di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle. Il Consiglio
di ASL applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura
l'attuazione locale degli accordi nazionali. La carica
di rappresentante di Distretto non è incompatibile con altre
cariche rappresentative o elettive del Sindacato. Il giudizio
di compatibilità e l'autorizzazione a mantenere o ad adottare
detti Statuti deve essere acquisito nel rispetto delle norme di cui
all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.
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